Fastweb chiede alla EU di annullare la fusione Wind-3 Italia

Fastweb ha presentato alla Commissione Europea un ricorso con cui chiede di annullare integralmente la decisione del 1 settembre con cui la Commissione aveva autorizzato la fusione tra 3 Italia e Wind.
Secongo gli avvocati, ci sono state “omissioni anzitutto di ordine procedurale” come di “una procedura trasparente e non discriminatoria in grado di garantire la scelta del migliore candidato o di adeguati approfondimenti circa l’idoneità del candidato acquirente, carenze rese più evidenti dall’assenza di market test”.
La Commissione avrebbe poi secondo Fastweb “accettato Iliad come acquirente idoneo senza prendere in considerazione i rischi per l’efficacia degli impegni inerenti all’ingresso di un operatore con le sue caratteristiche e per non aver previsto garanzie adeguate negli impegni, in particolare con riferimento alla qualità/copertura della rete”.
Nel ricorso, che è stato proposto il 14 gennaio ma pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Fastweb evidenzia sette motivi principali per cui chiede l’annullamento.
- Violazione delle forme sostanziali, del principio di buona amministrazione e di trasparenza e violazione dell’articolo 8 del regolamento riferito.
2. Errore di valutazione e carenza nell’indagine della Commissione per aver ritenuto l’ingresso di un nuovo MNO (Operatore di telefonia mobile) sufficiente di per sé a risolvere gli effetti orizzontali della concentrazione, senza considerare i fattori che avevano determinato il successo dell’ingresso di H3G, società controllata di proprietà esclusiva di Hutchinson tramite cui essa opera.
3. Errore di valutazione del pacchetto d’impegni.
4. Difetto d’istruttoria nel fondare l’analisi della concentrazione e degli impegni sull’assunto errato che il prezzo sia il solo fattore competitivo importante nel mercato rilevante.
5. Erronea valutazione dell’idoneità degli impegni a risolvere le preoccupazioni di effetti coordinati sul mercato al dettaglio.
6. Inidoneità degli impegni a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali sul mercato dell’accesso all’ingrosso.
7. Violazione dell’articolo 8, par. 2, del regolamento n. 139/2004 e la violazione del principio di buona amministrazione.