Proposta di Legge
D’iniziativa dei Deputati
Quintarelli e Sottanelli

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il contrasto dell’elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica

Art. 1
Stabile organizzazione

  1. L’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

“ Art. 162.

  1. È considerata stabile organizzazione qualsiasi organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea all’attività economica, in termini di mezzi umani o tecnici.
  2. Il luogo in cui la stabile organizzazione del soggetto non residente risulta avere la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa. Per determinare tale luogo si tiene conto di dove sono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione. Se non è possibile determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale comunque il criterio del luogo in cui sono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa.
  3. Il presente articolo disciplina anche la stabile organizzazione virtuale, laddove:
  4. a) la localizzazione di un servizio online non costituisce di per sè una stabile organizzazione;
  5. b) la localizzazione di un fornitore di servizi che si occupa della ospitalità e gestione del servizio online non è rilevante ai fini dell’individuazione di una stabile organizzazione, a meno che tali servizi non siano resi da un agente dipendente dall’impresa, che opera in nome e per conto della medesima;
  6. c) la collocazione fisica nel territorio dello Stato dei server relativi al servizio online non è di per sé sufficiente a far presumere l’esistenza di una stabile organizzazione; il fornitore di accesso ad Internet attraverso server nella disponibilità dell’impresa può tuttavia configurare stabile organizzazione nella misura in cui possa essere qualificato come agente dipendente dell’impresa;
  7. d) un server può in ogni caso essere considerato una stabile organizzazione se l’attività svolta tramite lo stesso è significativa ed essenziale per l’impresa.
  8. Si considera in ogni caso sussistente una stabile organizzazione in Italia qualora si realizzi una presenza continuativa di attività online riconducibili all’impresa non residente, per un periodo non inferiore a sei mesi, tale da generare nel medesimo periodo flussi di pagamenti a suo favore, comunque motivati, in misura complessivamente non inferiore a cinque milioni di euro.
  9. Nei casi in cui siano superate le soglie di cui al presente articolo, spetta agli intermediari finanziari che hanno disposto i pagamenti effettuare relativa segnalazione all’Amministrazione finanziaria, con modalità da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”
  10. Alla fattispecie di cui al comma precedente si applica la disciplina relativa agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all’articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.”.

Art. 2
Ritenuta su transazioni online delle persone fisiche

  1. All’articolo 23, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera: “h) i redditi derivanti da transazioni online relativi a pagamenti effettuati da soggetti residenti, all’atto dell’acquisto di

prodotti o servizi digitali presso un e-commerce provider estero, da definire con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze”.

  1. All’articolo 23, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell’acquisto di licenze software successivamente distribuite sul mercato italiano”.
  2. L’articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito come segue: “4. I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettere c) e h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. I redditi derivanti dalle attività online di cui all’articolo 23 comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettati a ritenuta da parte degli intermediari finanziari residenti, nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. Il prelievo alla fonte è effettuato nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari e deve essere versato entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo le regole ordinarie”.

Art. 3
Ritenuta su transazioni online delle persone giuridiche

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 25 bis è aggiunto il seguente: “ Art. 25-bis.1. 1. Nel caso indicato al comma 4 dell’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti incaricati di eseguire pagamenti verso soggetti non residenti, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’acquisto di beni e servizi acquisiti online, devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo d’imposta del venticinque per cento sull’importo da corrispondere.
  2. La ritenuta è effettuata dagli intermediari finanziari residenti, nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.
  3. Il prelievo alla fonte di cui al comma 1, nei casi in cui si realizzano i presupposti sopra richiamati, è effettuato nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari e deve essere versato entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo la normativa vigente.
  4. La ritenuta non si applica nei confronti di soggetti non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità con le quali i soggetti non residenti, aventi stabile organizzazione in Italia, comunicano agli intermediari finanziari lo status di stabile organizzazione al fine di non subire l’applicazione della ritenuta.”

Art. 4
Eliminazione della doppia imposizione

  1. Al fine di risolvere fenomeni di doppia imposizione internazionale dei redditi conseguiti dai soggetti di cui agli articoli 2 e 3 si rinvia alle norme convenzionali in tema di credito di imposta.