Con 12 pagine di Faq scaricabili dal sito, il Garante della Privacy chiarisce la situazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sull’utilizzo dei dati raccolti per l’attività clinica per ulteriori finalità di ricerca medica. Cosa sono gli Irccs? Come possono utilizzare i dati personali raccolti per la cura dei pazienti per finalità di ricerca? A quali adempimenti sono tenuti in base al Codice privacy? Son queste le domande alle quali il documento dà risposta chiarendo finalmente quali devono essere i comportamenti degli Irccs, quegli enti del Servizio sanitario nazionale che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

Nelle Faq è spiegato che gli Irccs, per poter utilizzare i dati dei loro pazienti anche per l’attività di ricerca scientifica autorizzata dal Ministero, devono individuare una base giuridica idonea a legittimare tale trattamento e una deroga adeguata al generale divieto di trattare i dati sulla salute e genetici.

La Valutazione d’impatto

Il Garante ha dunque chiarito che gli Irccs pubblici e privati, oltre che sul consenso dei partecipanti alla ricerca, possono fondare il trattamento dei dati personali raccolti a scopo di cura per ulteriori finalità di ricerca sull’art. 110-bis, comma 4 del Codice privacy, in base al quale non costituisce trattamento ulteriore dei dati raccolti per l’attività clinica, quello svolto a fini di ricerca.

Nel caso in cui gli Irccs si avvalgano di questa disposizione, hanno però l’obbligo di svolgere la Valutazione d’impatto (Vip) e di pubblicarla sui propri siti web. Tuttavia, se la pubblicazione per intero della Vip può ledere diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali o altro, l’Istituto può pubblicarla per estratto. Una specifica sezione delle Faq è dedicata alle diverse modalità per informare i partecipanti alla ricerca a seconda che i dati siano raccolti presso di essi ovvero presso banche dati interne all’istituto o altri centri partecipanti.

L’Autorità ha infine chiarito l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 110-bis, comma 4 del Codice, che riguarda ogni tipo di ricerca medica, biomedica, epidemiologica, prospettica e retrospettiva, promossa da Irccs, ivi inclusi gli studi multicentrici, sia svolti nell’ambito delle reti di ricerca degli istituti che in quelli promossi da tali istituti con la partecipazione di enti che non godono di tale riconoscimento.