Start-up innovative: quali sono i requisiti obbligatori secondo il Decreto Crescita 2.0
Le start-up innovative sono una delle componenti della Open Innovation, la quale negli ultimi anni ha visto imprese e investitori confrontarsi per rinnovare l’ecosistema industriale in eventi di settore come il prossimo Smau Milano 2017, durante il quale verrà dato spazio agli Startup Safari.
Questa nuova tipologia di impresa è stata più volte al centro della discussione normativa in Italia, a partire dal Decreto Crescita 2.0, ovvero il D.L. 179/2012, che ne ha fissato i requisiti obbligatori per la definizione, per poi continuare con la regolamentazione in merito all’equity crowfunding ad opera della Consob, con la creazione della piattaforma dei gestori per le piattaforme.
Il possesso dei requisiti per la definizione di start-up innovativa comporta l’accesso ad alcune agevolazioni fiscali, e per tale motivo sono stati fissati sei requisiti obbligatori e tre alternativi, il cui mantenimento deve essere dimostrato ogni 6 mesi dal legale rappresentante.
I requisiti per le start-up innovative
La definizione di start-up innovativa si trova nel D.L. 179/2012, denominato Decreto Crescita 2.0, nella sezione IX “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”, il cui obiettivo è favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione soprattutto giovanile.
In particolar modo una start-up innovativa viene considerata tale nel caso in cui si tratti di una società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano e non quotata in Borsa, che soddisfi tutti i seguenti requisiti obbligatori:
- la società non deve essere costituita e svolgere attività da più di 60 mesi, ovvero 5 anni. La data di costituzione e la data di inizio delle attività saranno consultabili nella Visura Ordinaria del Registro delle Imprese;
- la sede degli interessi commerciali deve essere in Italia, quindi deve avere la sede legale in Italia o deve avere almeno una filiale o una sede produttiva in Italia, se la sede legale è in un altro stato membro dell’Unione Europea;
- dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua deve essere inferiore a 5 milioni di euro, come riscontrabile dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- non deve distribuire né aver distribuito utili;
- l’oggetto sociale esclusivo o prevalente deve riguardare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- deve trattarsi di una nuova società, non costituita a partire da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Oltre a tali requisiti, è necessario che la start-up innovativa possieda almeno uno dei requisiti alternativi:
- il totale della spesa in in ricerca e sviluppo deve essere almeno il 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione. Tra le spese ammissibili al conteggio non rientra quanto previsto per l’acquisto e l’affitto di beni immobiliari, mentre rientrano le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, ovvero tutti i costi sostenuti per la sperimentazione, la prototipazione, la creazione del business plan, i servizi di incubazione, il costo lordo del personale interno e delle consulenze necessarie alla ricerca e sviluppo, i costi legali per la registrazione e protezione della proprietà intellettuale e le licenze d’uso. Queste spese dovranno essere descritte nella nota integrativa del bilancio, in alternativa il legale rappresentante dovrà fornire una dichiarazione di effettuazione delle spese;
- almeno i due terzi della forza lavoro della start-up innovativa deve essere costituita da dipendenti o collaboratori in possesso di un dottorato di ricerca, o in fase di svolgimento di dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, o infine avere una laurea magistrale e svolgere da almeno 3 anni un’attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati situati in Italia o all’estero;
- possedere un brevetto industriale come titolare, depositaria o licenziataria, relativo a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Una volta definito il possesso dei requisiti obbligatori e di almeno uno dei requisiti alternativi, la start-up innovativa potrà procedere all’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio del territorio di competenza: questa procedura consentirà di accedere alle agevolazioni previste per le start-up innovative.
L’iscrizione alla sezione speciale avviene online tramite la sezione dedicata alle start-up del portale Registro delle Imprese, con la possibilità di avvalersi dell’assistenza qualificata della Camera di Commercio, la quale si occuperà di verificare la correttezza degli atti e delle dichiarazioni trasmesse, ma anche di effettuare la registrazione della start-up presso l’Agenzia delle Entrate e nella sezione speciale.
Il mantenimento e la perdita dei requisiti per le start-up innovative
Superata la fase di iscrizione, la start-up innovativa dovrà dimostrare il mantenimento dei requisiti, e per tale motivo è previsto l’obbligo di aggiornare ogni 6 mesi i dati forniti durante l’iscrizione nella sezione speciale.
Il legale rappresentante della start-up dovrà depositare una dichiarazione di mantenimento dei requisiti di start-up innovativa presso il Registro delle Imprese della provincia competente della sede legale su base semestrale, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio ed entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
Nel caso in cui non venga effettuata la dichiarazione, sono previste sanzioni che partono da 68,66 € per ogni legale rappresentante, più spese di notifica verbale se la dichiarazione di mantenimento dei requisiti viene depositata entro un massimo di 30 giorni di ritardo, mentre dal 31° giorno la sanzione diventa di 206,00 € per ogni legale rappresentante, più spese di notifica verbale.
Se la dichiarazione di mantenimento non venisse depositata, o se i requisiti obbligatori e alternativi non venissero rispettati e ne dovesse mancare anche soltanto uno, è prevista la perdita dello status speciale e quindi delle agevolazioni previste dallo status di start-up innovativa. La cancellazione d’ufficio dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese avverrà entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, ma verrà mantenuta l’iscrizione alla sezione ordinaria.