In arrivo un nuovo credito d’imposta per la formazione 4.0, che si aggiunge alla misura già in vigore volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0. 

Si tratta di una versione light perché prevede aliquote e massimali più ridotti ma anche meno adempimenti burocratici.

Ma andiamo con ordine. Il nuovo credito d’imposta è previsto da un emendamento, già approvato, al decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021 del 25.05.2021) di cui è in corso l’iter di conversione in legge. Per essere efficace occorrerà attendere che il Mise, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, definisca le modalità operative con un decreto ministeriale. 

La nuova agevolazione sarà pari al 25% delle spese ammissibili fino a un tetto massimo di 30 mila euro e indipendentemente dalle dimensioni aziendali. Si tratta con tutta evidenza di percentuali inferiori a quelle previste dalla prima versione del credito formazione 4.0: 

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese; 
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

Tra gli argomenti oggetto degli incentivi troviamo big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

La nuova agevolazione va però calcolata sul costo aziendale del dipendente, per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione, mentre la prima versione del credito formazione 4.0 copre anche i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione e i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione. 

Non dovrebbero esserci inoltre alcuni adempimenti burocratici come per esempio la comunicazione da allegare al bilancio rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, la relazione sulle attività di formazione svolte; i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa. 

La nuova misura, che sarà valida per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, e utilizzabile solo in compensazione, può infine contare su uno stanziamento governativo di 5 milioni di euro.